| LE AREE PROTETTE:
LA RETE NAZIONALE ED EUROPEA, IL SISTEMA REGIONALE, GLI ISTITUTI
VENATORI
Attualmente in Italia esistono circa 900
aree protette di varie tipologie: Parchi Nazionali e Regionali,
Riserve Naturali statali e regionali, Riserve Marine, Zone
Umide, Oasi che differiscono per dimensione, caratteristiche
geografiche, grado di antropizzazione, forme di protezione
e gestione.
| Tipologia |
n° |
|
superficie |
| Parchi Nazionali |
24 |
Ha |
1.450.000 |
| Aree Marine Protette |
23 |
Ha |
170.000 |
| Parchi regionali |
128 |
Ha |
1.250.000 |
| Riserve Naturali Statali |
145 |
Ha |
120.000 |
| Riserve Naturali Regionali |
270 |
Ha |
215.000 |
| Altre aree naturali protette |
137 |
Ha |
60.000 |
| |
|
|
|
| Totale |
|
Ha |
3.500.000 |
| Italia |
|
Ha |
301.400.000 |
Oltre 57.000 le specie animali ricomprese
nelle aree protette (56.168 invertebrati e 1.254 vertebrati);
5.600 le specie vegetali di cui il 13% endemiche italiane.
Su un totale di 8.000 comuni italiani, 2.675 (33%) hanno territorio
in parte o totalmente ricompreso nelle aree protette.
Pur nella diversità di situazioni sopra ricordate un'area
protetta può essere definita come un territorio più
o meno vasto, dove è presente una concentrazione particolarmente
significativa di valori naturali, gestito e organizzato in
modo da perseguire le seguenti finalità:
• conservare gli ambienti naturali
presenti sul territorio e gli organismi che in esso vivono
consentendo la naturale evoluzione e il mantenimento degli
equilibri esistenti;
• restaurare e recuperare gli ambienti degradati e le
aree marginali, nonché ricostruire gli equilibri ecologici;
• promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale
delle popolazioni interessate, incentivando le attivitá
compatibili con le istanze ambientali;
• sviluppare la ricerca scientifica effettuata in modo
continuo e interdisciplinare, la didattica e l'informazione
ambientale;
• permettere la fruizione turistica, le attività
ricreative e del tempo libero, nei limiti di carico sostenibili
dagli ecosistemi, e privilegiando gli aspetti di contatto
con la natura e le culture locali.
Informazioni dettagliate sulle caratteristiche,
localizzazione e notizie sulle aree protette italiane sono
consultabili sul sito web: parks.it
LA RETE NAZIONALE ED EUROPEA
La legge quadro sulle aree protette (394/1991)
individua una serie di nuovi parchi nazionali, obiettivi e
finalità delle aree protette, gestione delle stesse.
In applicazione delle direttive comunitarie 79/409 CEE “Uccelli”
e 92/43 CEE “Habitat” prende corpo il progetto
Rete Natura 2000 che si prefigge di costituire una rete di
aree protette di valenza internazionale (Zone speciali di
Conservazione), collegate tramite corridoi di valenza ecologica
ai fini della protezione della biodiversità negli stati
membri dell’Unione Europea.
Dopo alcune ricognizioni svolte tra il 1996 e il 2002 (indagini
di campo, mappatura dei siti) volte ad identificare i proposti
Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e le Zone di Protezione
Speciale (ZPS) l’Italia è in attesa di ratifica
da parte dell’U.E. dei proposti siti e ZPS che diverranno
definitivamente “Zone speciali di Conservazione”;
nel frattempo, dal 2001, i pSIC e le ZPS sono sommariamente
tutelate in quanto, le province e le aree protette competenti
per territorio devono effettuare speciali procedure per “la
valutazione degli effetti derivanti dalle attività
e dalla opere connesse all’esecuzione di interventi”
allorquando si elaborano Piani Territoriali, urbanistici e
di settore come Piani Agricoli e Piani faunistico venatori.
IL SISTEMA REGIONALE
La legge quadro della Regione Emilia-Romagna
sui Parchi e le Riserve naturali (L.R. 2 aprile 1988, n.11)
individua e definisce tre categorie di aree protette: Parchi,
Riserva Naturali e Aree di Riequilibrio Ecologico.
Parchi Regionali
Sistemi territoriali che, per valori naturali,
scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare
interesse, sono gestiti e organizzati in modo unitario per
conservare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale,
sviluppare le attività umane compatibili con la protezione
degli ecosistemi, svolgere attività di ricerca scientifica,
didattiche e ricreative.
Il parco, per conseguire le finalità per le quali viene
istituito, viene dotato di un organismo, l'Ente di Gestione,
responsabile del suo funzionamento e in grado di individuare
e attivare le azioni idonee per realizzare i propri programmi.
La gestione dei parchi in Emilia-Romagna è affidata
a Consorzi tra gli Enti territoriali interessati dall'area
protetta (Comuni, Province e Comunità Montane): questa
forma gestionale consente sia la partecipazione, attraverso
i loro rappresentanti, delle popolazioni locali alle scelte
che riguardano il territorio nel quale vivono e lavorano,
sia una migliore conoscenza, da parte di coloro che devono
gestire il parco, delle reali esigenze delle comunità.
Il parco deve inoltre dotarsi di un proprio piano, denominato
dalla legge Piano Territoriale del Parco, che costituisce
lo strumento guida per l'attuazione dei processi di salvaguardia
e di sviluppo dell'area e che, sulla base di analisi riguardanti
le caratteristiche ambientali del territorio, ne definisce
il perimetro, la zonazione e le norme per il controllo delle
attività e per disciplinare i comportamenti di coloro
che vivono, frequentano e in generale fruiscono il territorio
protetto.
Ad esso si aggiunge il Regolamento del parco che specifica,
con un grado maggiore di dettaglio, le disposizioni volte
a regolamentare le varie attività e individua sanzioni
per i trasgressori e indennizzi o incentivi per ricompensare
eventuali limitazioni d'uso.
Riserve naturali
Territori di limitata estensione istituiti
per la loro rilevanza regionale e gestiti per la conservazione
dei loro specifici caratteri morfologici, biologici, ecologici,
scientifici e culturali. Le riserve naturali possono essere:
• integrali, quando l'ambiente naturale è protetto
integralmente e sono consentiti solamente interventi e ricerche
aventi finalità scientifiche;
• orientate, con lo scopo di conservare gli ecosistemi
attraverso interventi umani che indirizzino scientificamente
l'evoluzione della natura;
• parziali, per la conservazione di specifici elementi
relativi a suolo, flora, fauna; possono essere individuate
riserve naturali geologiche, botaniche, zoologiche;
• speciali, gestite principalmente per la conservazione
di un insieme di fatti di valore estetico o storico-educativo
e per la comprensione di certe finalità biologiche
e umane.
Il provvedimento istitutivo delle Riserva Naturale stabilisce
l'affidamento in gestione ad un ente giuridicamente riconosciuto,
tra cui: Enti locali, territoriali o loro Consorzi, Istituti
Universitari, associazioni naturalistiche, enti culturali
o di ricerca, IBC - Istituto Regionale per i Beni Artistici,
Culturali e Naturalistici. Nel caso la Riserva Naturale venga
istituita in aree di proprietà privata, la gestione
può essere affidata al proprietario medesimo tramite
convenzione.
Infine se la Riserva Naturale ricade all'interno del perimetro
di un Parco regionale, la gestione viene affidata all'Ente
di gestione del Parco regionale.
Aree di riequilibrio ecologico
Aree naturali o in corso di rinaturalizzazione,
di interesse locale, situate in zone intensamente antropizzate;
sono gestite in modo da conservare, restaurare ed eventualmente
ripristinare i sistemi naturali in esse presenti. Le Aree
di Riequilibrio Ecologico possono essere individuate dagli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica provinciali
e comunali.
Attraverso le norme di questi strumenti, e di appositi Regolamenti
di Gestione, Comuni e Province, provvedono alla loro tutela
e gestione, anche con la collaborazione di associazioni di
volontariato.
La Regione provvede a fornire gli indirizzi gestionali riguardanti
vari aspetti: dall'elenco delle attività umane da vietare
perché incompatibili, all'indicazione delle forme di
manutenzione adatte per ciascuna tipologia (siepi e boschetti,
zone umide, prati aridi e umidi, ecc.), dalle modalità
di fruizione (principalmente attività didattica ed
educativa) a quelle di monitoraggio, sorveglianza e sperimentazione.
Ad oggi esistono 42 Aree di Riequilibrio Ecologico tutte ubicate
nel territorio di pianura.
GLI ISTITUTI VENATORI (LA NORMATIVA
PREVISTA DALLA LEGGE SULLA CACCIA)
Nella specifica normativa sulle attività
venatorie (L.N. 157/1992 e L.R. 6/2000) sono previste destinazioni
differenti del territorio agro-silvo-pastorale secondo istituti
territoriali di gestione faunistica come ad esempio Oasi di
protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Zone di rifugio,
centri privati, fondi chiusi, Aziende faunistico venatorie,
Ambiti territoriali di caccia (ATC), Parchi e Riserve naturali,
aree demaniali, etc.
Ai fini della presente trattazione sulle aree protette è
importante ricordare che, in seno alla legislazione venatoria
viene prevista l’istituzione di “Oasi di protezione”
dove di fatto, per periodi variabili da 5 a 7 anni (programmazione
temporanea) l’attività venatoria è sospesa
in ogni sua forma. Tuttavia la programmazione venatoria locale
(provinciale) riconosce di fatto “il divieto di caccia”
in aree protette regionali, locali, etc.
LA SITUAZIONE NELLE COLLINE FORLIVESI
Nelle colline forlivesi sono presenti due
aree protette facenti capo al sistema regionale:
• la Riserva Naturale Orientata “Bosco di Scardavilla”
(ente gestore Comune di Meldola), per ettari 28.7, istituita
nel 1991 (Del. Giunta Regionale 442/1991).
• l’Area di Riequilibrio Ecologico “Selva
di Ladino” (ente gestore Comune di Forlì), per
ettari 15 istituita con l’adozione del Piano Regolatore
Comunale nel 1993.
In base al progetto Rete Natura 2000 sono stati proposti 4
Siti di Importanza Comunitaria (in attesa di riconoscimento
da parte dell’U.E., rif. Delib Giunta Regionale 1242/2002):
• Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi e Terra del sole,
per 1956 ettari.
• Selva di Ladino e fiume Montone, per 220 ettari.
• Bosco di Scardavilla e Ravaldino (impluvio del Para),
per 316 ettari.
• Meandri del Fiume Ronco (zona Selbagnone e Magliano),
per 221 ettari.
In base alla programmazione faunistico venatoria provinciale
esiste attualmente una sola Oasi di protezione della fauna
(art.19):
• Oasi di Magliano, per ettari 680, con scadenza al
31 dicembre 2007.
Tenuto conto della superficie totale degli
otto comuni facenti parte del territorio delle colline forlivesi
(Forlì, Castrocaro-Terra del Sole, Dovadola, Predappio,
Meldola, Civitella, Forlimpopoli e Bertinoro) che somma 67.550
ettari, solo 725 ettari (1,07%) risultano attualmente realmente
protetti, cioè esclusi dalle attività venatorie
(Ladino, Scardavilla e Magliano-Selbagnone). Se considerasssimo
la superficie complessiva dei proposti SIC (2.713 ettari)
e delle altre aree di interesse naturalistico delle colline
forlivesi (circa 1.500 ettari) raggiungeremo una superficie
di circa 4213 ettari. Questi, verosimilmente protetti, rappresenterebbero
tuttavia solo il 6.23 % del territorio collinare considerato.
Note:
1) a livello provinciale (la superficie
del territorio della Provincia di Forlì-Cesena è
pari a circa 238.810 ettari) in base al II Piano Faunistico
Provinciale, risultano esclusi dalle attività venatorie
32.299 ettari: ben il 75% di questi, cioè 24.230 ettari,
localizzati nell’area alto collinare e montana (18.230
nel versante romagnolo del Parco Nazionale e 6.003 nel Demanio
Regionale ex A.R.F.E.R.); la normativa venatoria individua
quale tetto massimo la percentuale del 23 % per aree destinate
a protezione venatoria. Per legge altri 22.600 circa sottraibili
all’attività venatoria.
Una pianificazione della salvaguardia ambientale fondata sul
concetto di rete ecologia, deve senza dubbio tener conto delle
attività venatorie presenti sul territorio, tuttavia
non si può trascurare ai fini della conservazione ambientale
l’impatto connesso alle attività agricole e all’uso
dei prodotti di sintesi, all’uso turistico del territorio
e allo smoderato utilizzo delle risorse naturali non rinnovabili. |